Legge
31/12/1996 n. 675
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali"
Art. 1. (Finalità e definizioni)
La
presente legge garantisce che il trattamento dei dati
personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone
fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza
e all’identità personale; garantisce altresì i diritti
delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
Ai
fini della presente legge si intende:
a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati
personali, ripartito in una o più unità dislocate in
uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di
criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione,
il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati;
c) per «dato personale», qualunque informazione
relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra
informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica,
la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono le decisioni
in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
e) per «responsabile», la persona fisica, la persona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro
ente, associazione od organismo preposti dal titolare
al trattamento di dati personali;
f) per «interessato», la persona fisica, la persona
giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono
i dati personali;
g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati
personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati
personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a
seguito di trattamento, non può essere associato ad
un interessato identificato o identificabile;
l) per «blocco», la conservazione di dati personali
con sospensione temporanea di ogni altra operazione
del trattamento;
m) per «Garante», l’autorità istituita ai sensi
dell’articolo 30.
Art.
2 (Ambito di applicazione)
La
presente legge si applica al trattamento di dati
personali da chiunque effettuato nel territorio dello
Stato.
Art.
3 (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali)
Il
trattamento di dati personali effettuato da persone
fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all’applicazione della presente legge, sempreché i dati
non siano destinati ad una comunicazione sistematica
o alla diffusione.
Al
trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di
cui all’articolo 15, nonché le disposizioni di
cui agli articoli 18 e 36.
Art.
4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico)
La
presente legge non si applica al trattamento di dati
personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo
8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato
dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero
sui dati destinati a confluirvi in base alla legge,
nonché in virtù dell’accordo di adesione alla
Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen,
reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n.
388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti
da segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12
della medesima legge;
c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale
di cui al titolo IV del libro decimo del codice
di procedura penale e al regio decreto 18 giugno
1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in
base alla legge, nell’ambito del servizio dei
carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del
codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,
nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore
della magistratura e del Ministero di grazia e
giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalità
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, in base
ad espresse disposizioni di legge che prevedano
specificamente il trattamento.
Ai
trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni
caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17,
18, 31 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione
per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma
1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.
Art.
5. (Trattamento di dati svolto senza l’ausilio di mezzi
elettronici)
Il
trattamento di dati personali svolto senza l’ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati
è soggetto alla medesima disciplina prevista per
il trattamento effettuato con l’ausilio di tali
mezzi.
Art.
6. (Trattamento di dati detenuti all’estero)
Il
trattamento nel territorio dello Stato di dati personali
detenuti all’estero è soggetto alle disposizioni della
presente legge.
Se
il trattamento di cui al comma 1 consiste in un
trasferimento di dati personali fuori dal territorio
nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell’articolo 28.
Capo
II. OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Art. 7. (Notificazione)
Il
titolare che intenda procedere ad un trattamento di
dati personali soggetto al campo di applicazione della
presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante.
La
notificazione è effettuata preventivamente ed una
sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con
altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione,
a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere,
nonché dalla durata del trattamento e può riguardare
uno o più trattamenti con finalità correlate.
Una nuova notificazione è richiesta solo se muta
taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve
precedere l’effettuazione della variazione.
La
notificazione è sottoscritta dal notificante e dal
responsabile del trattamento.
La
notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
b) le finalità e le modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e
le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non
appartenenti all’Unione europea o, qualora, riguardino
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori
del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare
l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative
adottate per la sicurezza dei dati;
g) l’indicazione della banca di dati o delle banche
di dati cui si riferisce il trattamento, nonché
l’eventuale connessione con altri trattamenti
o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del responsabile;
in mancanza di tale indicazione si considera responsabile
il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
I
soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere
annotati nel registro delle imprese di cui all’articolo
2188 del codice civile, nonché coloro che devono
fornire le informazioni di cui all’articolo 8,
comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura, possono effettuare la notificazione
per il tramite di queste ultime, secondo le modalità
stabilite con il regolamento di cui all’articolo 33,
comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono
effettuare la notificazione anche per il tramite delle
rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti
agli albi professionali anche per il tramite dei
rispettivi ordini professionali. Resta in ogni
caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
Art.
8. (Responsabile)
Il
responsabile, se designato, deve essere nominato tra
soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
Il
responsabile procede al trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite
verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie
istruzioni.
Ove
necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili più soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
I
compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
Gli
incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni
del titolare o del responsabile.
Capo
III. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione
I. RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI
Art. 9. (Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali)
I
dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti
e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini non incompatibili con
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
Art.
10. (Informazioni rese al momento della raccolta)
L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali devono essere previamente informati
per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono
destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i
dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione
dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 13;
f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e
il domicilio, la residenza o la sede del titolare
e, se designato, del responsabile.
L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi
già noti alla persona che fornisce i dati o la cui
conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni
pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento
delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
Quando
i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1 è data al medesimo
interessato all’atto della registrazione dei dati o,
qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre
la prima comunicazione.
La
disposizione di cui al comma 3 non si applica
quando l’informativa all’interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante dichiari manifestamente
sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero
si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in
base ad un obbligo previsto dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima
disposizione non si applica, altresì, quando i dati
sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sezione
II. DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
Art.
11. (Consenso)
Il
trattamento di dati personali da parte di privati o
di enti pubblici economici è ammesso solo con
il consenso espresso dell’interessato.
Il
consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero
una o più operazioni dello stesso.
Il
consenso è validamente prestato solo se è espresso
liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto,
e se sono state rese all’interessato le informazioni
di cui all’articolo 10.
Art.
12. (Casi di esclusione del consenso)
Il
consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto del quale è parte l’interessato o per
l’acquisizione di informative precontrattuali attivate
su richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento
di un obbligo legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque;
d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e si tratti di dati anonimi;
e) è effettuato nell’esercizio della professione di
giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative
finalità nel rispetto del codice di deontologia di cui
all’articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività
economiche raccolti anche ai fini indicati nell’articolo
13, comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o
dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo,
nel caso in cui l’interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere;
h) è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento.
Art.
13. (Diritti dell’interessato)
In
relazione al trattamento di dati personali l’interessato
ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro
di cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza
di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all’articolo
7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,
senza ritardo:
la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la comunicazione in forma intellegibile
dei medesimi dati e della loro origine,
nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento; la richiesta può essere
rinnovata, salva l’esistenza di giustificati
motivi, con intervallo non minore di novanta
giorni;
la
cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi
abbia interesse, l’integrazione dei dati;
l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2)
e 3) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d)
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di
dati personali che lo riguardano, previsto a fini
di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato
dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare
gratuitamente tale diritto.
Per
ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),
numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non
risulti confermata l’esistenza di dati che lo
riguardano, un contributo spese, non superiore
ai costi effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
di cui all’articolo 33, comma 3.
I
diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati
da chiunque vi abbia interesse.
Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
Restano
ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista, limitatamente
alla fonte della notizia.
Art.
14. (Limiti all’esercizio dei diritti)
I
diritti di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c)
e d), non possono essere esercitati nei confronti
dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite
ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti la politica monetaria
e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo
degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari
nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h),
limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne
pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
o per l’esercizio del diritto di cui alla medesima
lettera h).
Nei
casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione
dell’interessato ai sensi dell’articolo 31, comma
1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi
di cui all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica
le necessarie modificazioni ed integrazioni, verificandone
l’attuazione.
Sezione
III. SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ
DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO
Art.
15. (Sicurezza dei dati)
I
dati personali oggetto di trattamento devono essere
custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura
dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale,
dei dati stessi, di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Le
misure minime di sicurezza da adottare in via
preventiva sono individuate con regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,
sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante.
Le
misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e successivamente con cadenza almeno
biennale, con successivi regolamenti emanati con le
modalità di cui al medesimo comma 2, in relazione
all’evoluzione tecnica del settore e all’esperienza
maturata.
Le
misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli
organismi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b),
sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri con l’osservanza delle
norme che regolano la materia.
Art.
16. (Cessazione del trattamento dei dati)
In
caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento
dei dati, il titolare deve notificare preventivamente
al Garante la loro destinazione.
I
dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un
trattamento per finalità analoghe con gli scopi per
i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni
di legge in materia di trattamento dei dati personali
è nulla ed è punita ai sensi dell’articolo 39,
comma 1.
Art.
17. (Limiti all’utilizzabilità di dati personali)
Nessun
atto o provvedimento giudiziario o amministrativo
che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento
automatizzato di dati personali volto a definire il
profilo o la personalità dell’interessato.
L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma
1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia
stata adottata in occasione della conclusione
o dell’esecuzione di un contratto, in accoglimento
di una proposta dell’interessato o sulla base
di adeguate garanzie individuate dalla legge.
Art.
18. (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati
personali)
Chiunque
cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi
dell’articolo 2050 del codice civile.
Sezione
IV. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Art.
19. (Incaricati del trattamento)
Non
si considera comunicazione la conoscenza dei dati
personali da parte delle persone incaricate per iscritto
di compiere le operazioni del trattamento dal
titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità.
Art.
20. (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei
dati)
La
comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell’interessato;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi
restando i limiti e le modalità che le leggi e
i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità
e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
d) nell’esercizio della professione di giornalista e
per l’esclusivo perseguimento delle relative finalità,
nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela
della riservatezza ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse
pubblico e nel rispetto del codice di deontologia
di cui all’articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività
economiche, nel rispetto della vigente normativa in
materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della
vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di
un terzo, nel caso in cui l’interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità
di intendere o di volere;
g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa
sia necessaria ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel
rispetto della normativa di cui alla lettera e)
del presente comma, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia
effettuata nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo
60 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia approvato con decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
nonché tra società controllate e società collegate
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,
i cui trattamenti con finalità correlate sono stati
notificati ai sensi dell’articolo 7, comma 2,
per il perseguimento delle medesime finalità per
le quali i dati sono stati raccolti.
Alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali
da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, si applicano le disposizioni dell’articolo
27.
Art.
21. (Divieto di comunicazione e diffusione)
Sono
vietate la comunicazione e la diffusione di dati
personali per finalità diverse da quelle indicate nella
notificazione di cui all’articolo 7.
Sono
altresì vietate la comunicazione e la diffusione di
dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,
ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato
nell’articolo 9, comma 1, lettera e).
Il
Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati
relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti,
quando la diffusione si pone in contrasto con
rilevanti interessi della collettività. Contro
il divieto può essere proposta opposizione ai
sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7.
La
comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque
permesse:
a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca
scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo
4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa
o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati, con l’osservanza delle
norme che regolano la materia.
Capo
IV. TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI
Art. 22. (Dati sensibili)
I
dati personali idonei a rivelare l’origine razziale
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione
a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante.
Il
Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali
la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante
può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell’interessato, che il titolare del trattamento
è tenuto ad adottare.
Il
trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge nella quale siano specificati i dati
che possono essere trattati, le operazioni eseguibili
e le rilevanti finalità di interesse pubblico
perseguite.
I
dati personali idonei a rilevare lo stato di salute
e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante, qualora il
trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni di cui all’articolo 38 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e
successive modificazioni, o, comunque, per far valere
o difendere in sede giudiziaria un diritto di
rango pari a quello dell’interessato, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento. Il Garante prescrive le
misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove
la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia
e di buona condotta secondo le modalità di cui
all’articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo
quanto previsto dall’articolo 43, comma 2.
Art.
23. (Dati inerenti alla salute)
Gli
esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici possono, anche senza l’autorizzazione
del Garante, trattare i dati personali idonei
a rilevare lo stato di salute, limitatamente ai
dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento
di finalità di tutela dell’incolumità fisica e
della salute dell’interessato. Se le medesime finalità
riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del
consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire
previa autorizzazione del Garante.
I
dati personali idonei a rilevare lo stato di salute
possono essere resi noti all’interessato solo per il
tramite di un medico designato dall’interessato
o dal titolare.
L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvo
i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio
superiore di sanità. È vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l’autorizzazione.
La
diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute
è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per
finalità di prevenzione, accertamento o repressione
dei reati, con l’osservanza delle norme che regolano
la materia.
Art.
24. (Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo
686 del codice di procedura penale)
Il
trattamento di dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1, lettere
a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale,
è ammesso soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante
che specifichino le rilevanti finalità di interesse
pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati
e le precise operazioni autorizzate.
Art.
25. (Trattamento di dati particolari nell’esercizio della
professione di giornalista)
Salvo
che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale, il consenso dell’interessato
non è richiesto quando il trattamento dei dati
di cui all’articolo 22 è effettuato nell’esercizio
della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità, nei limiti del
diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità
dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Al medesimo trattamento, non si applica il limite
previsto per i dati di cui all’articolo 24. Nei
casi previsti dal presente comma, il trattamento
svolto in conformità del codice di cui ai commi
2 e 3 può essere effettuato anche senza l’autorizzazione
del Garante.
Il
Garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31,
comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del Consiglio
nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito
codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati di cui al comma 1 del presente articolo,
effettuato nell’esercizio della professione di
giornalista, che preveda misure ed accorgimenti
a garanzia degli interessati rapportate alla natura
dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero
successivamente, il Garante prescrive eventuali misure
e accorgimenti a garanzia degli interessati, che
il Consiglio è tenuto a recepire.
Ove
entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice
di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato
dal Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti,
esso è adottato in via sostitutiva dal Garante
ed è efficace sino alla adozione di un diverso
codice secondo la procedura di cui al comma 2.
In caso di violazione delle prescrizioni contenute
nel codice di deontologia, il Garante può vietare il
trattamento ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera
l ).
Nel
codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,
prescrizioni concernenti i dati personali diversi da
quelli indicati negli articoli 22 e 24.
Art.
26. (Dati concernenti persone giuridiche)
Il
trattamento nonché la cessazione del trattamento di
dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni
non sono soggetti a notificazione.
Ai
dati riguardanti persone giuridiche, enti o
associazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 28.
Capo
V. TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27. (Trattamento da parte di soggetti pubblici)
Salvo
quanto previsto al comma 2, il trattamento di
dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi
gli enti pubblici economici, è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali,
nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.
La
comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati
sono ammesse quando siano previste da norme di
legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione
nei modi di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 al
Garante che vieta, con provvedimento motivato,
la comunicazione o la diffusione se risultano
violate le disposizioni della presente legge.
La
comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici
economici sono ammesse solo se previste da norme
di legge o di regolamento.
I
criteri di organizzazione delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno
rispetto delle disposizioni della presente legge.
Art.
28. (Trasferimento di dati personali all’estero)
Il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali
oggetto di trattamento deve essere previamente notificato
al Garante, qualora sia diretto verso un Paese
non appartenente all’Unione europea o riguardi
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
Il
trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici
giorni dalla data della notificazione; il termine è
di venti giorni qualora il trasferimento riguardi
taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
Il
trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello
Stato di destinazione o di transito non assicuri un
livello di tutela delle persone adeguato ovvero,
se si tratta dei dati di cui agli articoli 22
e 24, di grado pari a quello assicurato dall’ordinamento
italiano. Sono valutate anche le modalità del
trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative
finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
Il
trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l’interessato abbia manifestato il proprio consenso
espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno
dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma
scritta;
b) sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti
da un contratto dal quale è parte l’interessato
o per l’acquisizione di informative precontrattuali
attivate su richiesta di quest’ultimo, ovvero
per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell’interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse
pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,
ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma
3, e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei
dati ivi previsti;
d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o
dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo,
nel caso in cui l’interessato non può prestare
il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere
o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di
accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta
di informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque,
con l’osservanza delle norme che regolano la materia;
g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate
garanzie per i diritti dell’interessato, prestate anche
con un contratto.
Contro
il divieto di cui al comma 3 del presente articolo
può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo
29, commi 6 e 7.
Le
disposizioni del presente articolo non si applicano
al trasferimento di dati personali effettuato nell’esercizio
della professione di giornalista e per l’esclusivo
perseguimento delle relative finalità.
La
notificazione di cui al comma 1 del presente articolo
è effettuata ai sensi dell’articolo 7 ed è annotata
in apposita sezione del registro previsto dall’articolo
31, comma 1, lettera a). La notificazione può
essere effettuata con un unico atto unitamente
a quella prevista dall’articolo 7.
Capo
VI. TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Art. 29. (Tutela)
I
diritti di cui all’articolo 13, comma 1, possono essere
fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con
ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non
può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto
e tra le stesse parti, sia stata già adita l’autorità
giudiziaria.
Salvi
i casi in cui il decorso del termine esporrebbe
taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso
al Garante può essere proposto solo dopo che siano
decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata
sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione
del ricorso rende improponibile un’ulteriore domanda
dinanzi all’autorità giudiziaria tra le stesse
parti e per il medesimo oggetto.
Nel
procedimento dinanzi al Garante il titolare, il
responsabile e l’interessato hanno diritto di essere
sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e hanno facoltà di presentare memorie
o documenti. Il Garante può disporre, anche d’ufficio,
l’espletamento di perizie.
Assunte
le necessarie informazioni il Garante, se ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile,
con decisione motivata, la cessazione del comportamento
illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela
dei diritti dell’interessato e assegnando un termine
per la loro adozione. Il provvedimento è comunicato
senza ritardo alle parti interessate, a cura dell’ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso,
decorsi venti giorni dalla data di presentazione,
equivale a rigetto.
Se
la particolarità del caso lo richiede, il Garante può
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in
parte di taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione
di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi
venti giorni, non è adottata la decisione di cui
al comma 4 ed è impugnabile unitamente a tale
decisione.
Avverso
il provvedimento espresso o il rigetto tacito di
cui al comma 4, il titolare o l’interessato possono
proporre opposizione al tribunale del luogo ove
risiede il titolare, entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento
o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione
non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Il
tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737
e seguenti del codice di procedura civile, anche
in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può
sospendere, a richiesta, l’esecuzione del provvedimento.
Avverso il decreto del tribunale è ammesso unicamente
il ricorso per cassazione.
Tutte
le controversie, ivi comprese quelle inerenti al
rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 22,
comma 1, o che riguardano, comunque, l’applicazione
della presente legge, sono di competenza dell’autorità
giudiziaria ordinaria.
Il
danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi
di violazione dell’articolo 9.
Capo
VII. GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI
RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 30. (Istituzione del Garante)
E’
istituito il Garante per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il
Garante opera in piena autonomia e con indipendenza
di giudizio e di valutazione.
Il
Garante è organo collegiale costituito da quattro
membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal
Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono
nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale
in caso di parità. I membri sono scelti tra persone
che assicurino indipendenza e che siano esperti
di riconosciuta competenza delle materie del diritto
o dell’informatica, garantendo la presenza di
entrambe le qualificazioni.
Il
presidente e i membri durano in carica quattro anni
e non possono essere confermati per più di una
volta; per tutta la durata dell’incarico il presidente
e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attività professionale o di consulenza,
né essere amministratori o dipendenti di enti
pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
All’atto
dell’accettazione della nomina il presidente e i
membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attività di servizio;
se professori universitari di ruolo, sono collocati
in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa
non può essere sostituito. 6. Al presidente compete
una indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
la retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennità
di funzione non eccedente, nel massimo, i due
terzi di quella spettante al presidente. Le predette
indennità di funzione sono determinate, con il
regolamento di cui all’articolo 33, comma 3, in
misura tale da poter essere corrisposte a carico
degli ordinari stanziamenti.
Art.
31 (Compiti del Garante)
Il
Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti
sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel
rispetto delle norme di legge e di regolamento
e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le
modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento
conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati
o delle associazioni che li rappresentano, relativi
ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere
sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai
regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa,
di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili
d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio
o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate,
nell’osservanza del principio di rappresentatività,
la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona
condotta per determinati settori, verificarne la conformità
alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuire
a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme
che regolano la materia e delle relative finalità, nonché
delle misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo
15; l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento
dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare,
vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio
rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti
normativi richiesti dall’evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull’attività
svolta e sullo stato di attuazione della presente legge,
che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il
30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo
IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone
rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981
e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98,
quale autorità designata ai fini della cooperazione
tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo
4 e verificare, anche su richiesta dell’interessato,
se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
Il
Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro
consultano il Garante all’atto della predisposizione
delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate
dalla presente legge.
Il
registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all’articolo 33,
comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della
sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con altre pubbliche
amministrazioni al fine di assicurare la consultazione
del registro mediante almeno un terminale dislocato
su base provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio
per le relazioni con il pubblico di cui all’articolo
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
Contro
il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo
29, commi 6 e 7.
Il
Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento
dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente
o un suo delegato membro dell’altro organo a partecipare
alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti
di comune interesse iscritti all’ordine del giorno;
possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale
specializzato addetto all’altro organo.
Le
disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti
tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti
per il settore creditizio, per le attività assicurative
e per la radiodiffusione e l’editoria.
Art.
32. (Accertamenti e controlli)
Per
l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere
al responsabile, al titolare, all’interessato o anche
a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
Il
Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del
controllo del rispetto delle disposizioni in materia
di trattamento dei dati personali, può disporre accessi
alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre
effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo,
avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di
altri organi dello Stato.
Gli
accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa
autorizzazione del presidente del tribunale competente
per territorio in relazione al luogo dell’accertamento,
il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del
Garante, con decreto motivato; le relative modalità
di svolgimento sono individuate con il regolamento di
cui all’articolo 33, comma 3.
I
soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a
farli eseguire.
Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271.
Per
i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1,
gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
membro designato dal Garante. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento,
il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione.
Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato,
a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa
il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all’articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981,
n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
Gli
accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili.
Qualora risulti necessario in ragione della specificità
della verifica, il membro designato può farsi assistere
da personale specializzato che è tenuto al segreto ai
sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti
acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne
la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai
membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato
di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all’articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi
agli organismi e ai dati di cui all’articolo 4, comma
1, lettera b), il membro designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente
nelle riunioni del Garante.
Art.
33. (Ufficio de Garante)
Alle
dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da
dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio
è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato
nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il
relativo contingente è determinato, in misura non superiore
a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione
pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione
del Garante.
Le
spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono
poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel
bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto
al controllo della Corte dei conti.
Le
norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento
dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare
la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione
delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato, sono adottate con
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia
e dell’interno, e su parere conforme del Garante stesso.
Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme
concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all’articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali
da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo,
il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonché le norme volte a precisare le modalità per l’esercizio
dei diritti di cui all’articolo 13, nonché alla notificazione
di cui all’articolo 7, per via telematica o mediante
supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
decorso tale termine il regolamento può comunque essere
emanato.
Nei
casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi
lo richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di
consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti
tariffe professionali.
Per
l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante
può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione
informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge,
appartenenti all’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti
pubblici convenzionati.
Il
personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti
sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti
a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni,
in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
Capo
VIII. SANZIONI
Art. 34. (Omessa o infedele notificazione)
Chiunque,
essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte
dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie
incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne
la notificazione prevista dall’articolo 16, comma 1,
la pena è della reclusione sino ad un anno.
Art.
35. (Trattamento illecito di dati personali)
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 11,
20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni
o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione,
con la reclusione da tre mesi a due anni.
Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare
ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 21,
22, 23 e 24 ovvero del divieto di cui all’articolo 28,
comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
Se
dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la
reclusione è da uno a tre anni.
Art.
36. (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza
dei dati)
Chiunque,
essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie
a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2
e 3 dell’articolo 15, è punito con la reclusione sino
ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è
della reclusione da due mesi a due anni.
Se
il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica
la reclusione fino a un anno.
Art.
37. (Inosservanza dei provvedimenti del Garante)
Chiunque,
essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o dell’articolo
29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi
a due anni.
Art.
38. (Pena accessoria)
La
condanna per uno dei delitti previsti dalla presente
legge importa la pubblicazione della sentenza.
Art.
39. (Sanzioni amministrative)
Chiunque
omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti
richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma
4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire un milione a lire
sei milioni.
La
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10
e 23, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a
lire tre milioni.
L’organo
competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Capo
IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI
Art. 40. (Comunicazioni al Garante)
Copia
dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in
relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla
legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura
della cancelleria, al Garante.
Art.
41. (Disposizioni transitorie)
Fermo
restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli
13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono
il consenso dell’interessato non si applicano in riferimento
ai dati personali raccolti precedentemente alla data
di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento
sia iniziato prima di tale data. Resta salva l’applicazione
delle disposizioni relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati previste dalla presente legge.
Per
i trattamenti di dati personali iniziati prima della
data di entrata in vigore della presente legge o nei
novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni
prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate
entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’articolo
33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo
5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli
22 e 24, entro il 31 gennaio 1998.
Le
misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma
2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi
previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali
devono essere custoditi in maniera tale da evitare un
incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma
1.
Le
misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
Nei
dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, i trattamenti dei dati di cui
all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, e all’articolo
24, possono essere proseguiti anche in assenza delle
disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione
al Garante.
In
sede di prima applicazione della presente legge, fino
alla elezione del Garante ai sensi dell’articolo 30,
le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l’esame dei ricorsi di cui all’articolo
29.
Le
disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione
del Garante si applicano, limitatamente alla medesima
autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo
all’entrata in vigore della presente legge.
Art.
42. (Modifiche a disposizioni vigenti)
L’articolo
10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal
seguente:
"Art. 10.- (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro
elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e
dai regolamenti.
I dati e le informazioni conservati negli archivi del
Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari
o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo
7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240
del codice di procedura penale. Quando nel corso di
un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene
rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle
informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento,
l’autorità procedente ne dà notizia al Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali.
La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere
all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo
5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo
riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti
disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione
o trasformazione in forma anonima.
Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica
al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta,
le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di
provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni
od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.
Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali
che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata
in violazione di disposizioni di legge o di regolamento,
può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento di compiere gli accertamenti necessari
e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.
Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.".
Il
comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, è sostituito dal seguente:
"1. E’ istituita l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, denominata "Autorità" ai fini
del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione.".
Il
comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39 è sostituito dal seguente:
"1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento
dell’Autorità, l’istituzione del ruolo del personale,
il relativo trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento
delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti
previsti dal presente decreto, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme
dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato
sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere emanato. Si applica
il trattamento economico previsto per il personale del
Garante per l’editoria e la radiodiffusione ovvero dell’organismo
che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo
restando il limite massimo complessivo di centocinquanta
unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli
di cui al comma 2, così come determinati per il 1995
e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per
la categoria IV per il triennio 1996-1998.".
Negli
articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre
1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione
dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.".
Art. 43. (Abrogazioni)
Sono
abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili
con la presente legge e, in particolare, il quarto comma
dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9 della
legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data
di emanazione del decreto di cui all’articolo 33, comma
1, della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce
all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto
a tale data in attuazione del citato articolo 8 della
legge n. 121 del 1981.
Restano
ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.
300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili,
le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e
successive modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia
di accesso ai documenti amministrativi e di archivi
di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge
che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in
materia di trattamento di taluni dati personali.
Per
i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
e), della presente legge, resta fermo l’obbligo di conferimento
di dati ed informazioni di cui all’articolo 6, primo
comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Capo
X. COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 44. (Copertura finanziaria)
All’onere
derivante dall’attuazione della presente legge, valutato
in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045
milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
all’uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553
milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento
riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri
e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni,
le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto
a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni
dell’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
45. (Entrata in vigore)
La
presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i
trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici
o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei
dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della
presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio
1998. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9,
comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente
ai trattamenti dei dati effettuati in esecuzione dell’accordo
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina
del Garante.