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Le Mappe Interattive del Salento by OtrantoVACANZE.com

 Legge 31/12/1996 n. 675
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"

Art. 1. (Finalità e definizioni) 
  1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione. 
  2. Ai fini della presente legge si intende: 


    a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento; 
    b) per «trattamento», qualunque operazione o  complesso di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi  elettronici o comunque automatizzati, concernenti la  raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione,  l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il  raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la  comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la  distruzione di dati; 
    c) per «dato personale», qualunque informazione  relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od  associazione, identificati o identificabili, anche  indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra  informazione, ivi compreso un numero di identificazione  personale; 
    d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica,  la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,  associazione od organismo cui competono le decisioni in  ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati  personali, ivi compreso il profilo della sicurezza; 
    e) per «responsabile», la persona fisica, la persona  giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,  associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento  di dati personali; 
    f) per «interessato», la persona fisica, la persona  giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati  personali; 
    g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati  personali a uno o più soggetti determinati diversi  dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro  messa a disposizione o consultazione; 
    h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati  personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma,  anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione; 
    i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a  seguito di trattamento, non può essere associato ad un  interessato identificato o identificabile; 
    l) per «blocco», la conservazione di dati personali con  sospensione temporanea di ogni altra operazione del  trattamento; 
    m) per «Garante», l’autorità istituita ai sensi  dell’articolo 30. 

Art. 2 (Ambito di applicazione) 

  1. La presente legge si applica al trattamento di dati  personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato. 

Art. 3 (Trattamento di dati per fini esclusivamente personali) 

  1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone  fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto  all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non  siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla  diffusione. 
  2. Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni  caso le disposizioni in tema di sicurezza dei dati di cui  all’articolo 15, nonché le disposizioni di cui agli articoli 18 e  36. 

Art. 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico) 

  1. La presente legge non si applica al trattamento di dati  personali effettuato: 



    a) dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8  della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato  dall’articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui  dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in virtù  dell’accordo di adesione alla Convenzione di applicazione  dell’Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30  settembre 1993, n. 388; 
    b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della  legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da  segreto di Stato ai sensi dell’articolo 12 della medesima  legge; 
    c) nell’ambito del servizio del casellario giudiziale di  cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura  penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive  modificazioni, o, in base alla legge, nell’ambito del servizio  dei carichi pendenti nella materia penale; 
    d) in attuazione dell’articolo 371-bis, comma 3, del  codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia,  nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della  magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;  e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di  sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o  repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge  che prevedano specificamente il trattamento. 
  2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni  caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31 32,  commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di  cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli  7 e 34. 

Art. 5. (Trattamento di dati svolto senza l’ausilio di mezzi elettronici) 

  1. Il trattamento di dati personali svolto senza l’ausilio di  mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla  medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con  l’ausilio di tali mezzi. 

Art. 6. (Trattamento di dati detenuti all’estero) 

  1. Il trattamento nel territorio dello Stato di dati personali  detenuti all’estero è soggetto alle disposizioni della presente  legge. 
  2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un  trasferimento di dati personali fuori dal territorio nazionale si  applicano in ogni caso le disposizioni dell’articolo 28. 
 

Capo II. OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 7. (Notificazione) 
  1. Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di  dati personali soggetto al campo di applicazione della  presente legge è tenuto a darne notificazione al Garante. 
  2. La notificazione è effettuata preventivamente ed una  sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro  mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal  numero delle operazioni da svolgere, nonché dalla durata del  trattamento e può riguardare uno o più trattamenti con  finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo se  muta taluno degli elementi indicati nel comma 4 e deve  precedere l’effettuazione della variazione. 
  3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal  responsabile del trattamento. 
  4. La notificazione contiene: 



    a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il  domicilio, la residenza o la sede del titolare; 
    b) le finalità e le modalità del trattamento; 
    c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le  categorie di interessati cui i dati si riferiscono; 
    d) l’ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; 
    e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non  appartenenti all’Unione europea o, qualora, riguardino  taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio  nazionale; 
    f) una descrizione generale che permetta di valutare  l’adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate  per la sicurezza dei dati; 
    g) l’indicazione della banca di dati o delle banche di  dati cui si riferisce il trattamento, nonché l’eventuale  connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche  fuori del territorio nazionale; 
    h) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il  domicilio, la residenza o la sede del responsabile; in  mancanza di tale indicazione si considera responsabile il  notificante; 
    i) la qualità e la legittimazione del notificante. 
  5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere  annotati nel registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del  codice civile, nonché coloro che devono fornire le  informazioni di cui all’articolo 8, comma 8, lettera d), della  legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio,  industria, artigianato ed agricoltura, possono effettuare la  notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le  modalità stabilite con il regolamento di cui all’articolo 33,  comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono  effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive  rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali  anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta  in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3. 

Art. 8. (Responsabile) 

  1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra  soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità  forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti  disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo  relativo alla sicurezza. 
  2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle  istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite  verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle  disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni. 
  3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono  essere designati responsabili più soggetti, anche mediante  suddivisione di compiti. 
  4. I compiti affidati al responsabile devono essere  analiticamente specificati per iscritto. 
  5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati  personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni  del titolare o del responsabile. 
 

Capo III. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I. RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

Art. 9. (Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali) 
  1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere: 



    a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
    b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e  legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in  termini non incompatibili con tali scopi; 
    c) esatti e, se necessario, aggiornati; 
    d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle  finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; 
    e) conservati in una forma che consenta  l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non  superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono  stati raccolti o successivamente trattati. 

Art. 10. (Informazioni rese al momento della raccolta) 

  1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti  i dati personali devono essere previamente informati per  iscritto circa: 


    a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono  destinati i dati; 
    b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento  dei dati; 
    c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
    d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati  possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati  medesimi; 
    e) i diritti di cui all’articolo 13; 
    f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il  domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato,  del responsabile. 
  2. L’informativa di cui al comma 1 può non comprendere  gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui  conoscenza può ostacolare l’espletamento di funzioni  pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento  delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14,  comma 1, lettera d). 
  3. Quando i dati personali non sono raccolti presso  l’interessato, l’informativa di cui al comma 1 è data al  medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o,  qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la  prima comunicazione. 
  4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica  quando l’informativa all’interessato comporta un impiego di  mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati  rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del  Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono  trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un  regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima  disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati  ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui  all’articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie del codice di procedura penale, approvate con  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive  modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un  diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente  necessario al loro perseguimento. 

Sezione II. DIRITTI DELL’INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 11. (Consenso) 

  1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di  enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso  espresso dell’interessato. 
  2. Il consenso può riguardare l’intero trattamento ovvero  una o più operazioni dello stesso. 
  3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso  liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, e  se sono state rese all’interessato le informazioni di cui  all’articolo 10. 

Art. 12. (Casi di esclusione del consenso) 

  1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento: 


    a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo  previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa  comunitaria; 
    b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti  da un contratto del quale è parte l’interessato o per  l’acquisizione di informative precontrattuali attivate su  richiesta di quest’ultimo, ovvero per l’adempimento di un  obbligo legale; 
    c) riguarda dati provenienti da pubblici registri,  elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque; 
    d) è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica  o di statistica e si tratti di dati anonimi; 
    e) è effettuato nell’esercizio della professione di  giornalista e per l’esclusivo perseguimento delle relative  finalità nel rispetto del codice di deontologia di cui  all’articolo 25; 
    f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività  economiche raccolti anche ai fini indicati nell’articolo 13,  comma 1, lettera e), nel rispetto della vigente normativa in  materia di segreto aziendale e industriale; 
    g) è necessario per la salvaguardia della vita o  dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso  in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per  impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di  intendere o di volere; 
    h) è necessario ai fini dello svolgimento delle  investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di  attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di  procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio  1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per  far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre  che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il  periodo strettamente necessario al loro perseguimento. 

Art. 13. (Diritti dell’interessato) 

  1. In relazione al trattamento di dati personali  l’interessato ha diritto: 


    a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di  cui all’articolo 31, comma 1, lettera a), l’esistenza di  trattamenti di dati che possono riguardarlo; 
    b) di essere informato su quanto indicato all’articolo 7,  comma 4, lettere a), b) e h); 
    c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile,  senza ritardo: 
      1. la conferma dell’esistenza o meno di dati  personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e  la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e  della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui  si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva  l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di  novanta giorni; 
      2. la cancellazione, la trasformazione in forma  anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,  compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in  relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o  successivamente trattati; 
      3. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora  vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
      4. l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri  2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto  riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati  comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale  adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di  mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto  tutelato; 
  1. d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al  trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché  pertinenti allo scopo della raccolta; 
    e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati  personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione  commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita  diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di  comunicazione commerciale interattiva e di essere informato  dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono  comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare  gratuitamente tale diritto. 

  2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c),  numero 1), può essere chiesto all’interessato, ove non risulti  confermata l’esistenza di dati che lo riguardano, un  contributo spese, non superiore ai costi effettivamente  sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal  regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. 
  3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali  concernenti persone decedute possono essere esercitati da  chiunque vi abbia interesse. 
  4. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato  può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche  o ad associazioni. 
  5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli  esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla  fonte della notizia. 

Art. 14. (Limiti all’esercizio dei diritti) 

  1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, lettere c) e d),  non possono essere esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti: 


    a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio  1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5  luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni; 
    b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31  dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla  legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; 
    c) da Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai  sensi dell’articolo 82 della Costituzione; 
    d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici  economici, in base ad espressa disposizione di legge, per  esclusive finalità inerenti la politica monetaria e valutaria, il  sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari e dei  mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro  stabilità; 
    e) ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera h),  limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne  pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per  l’esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h). 
  2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su  segnalazione dell’interessato ai sensi dell’articolo 31, comma  1, lettera d), esegue i necessari accertamenti nei modi di cui  all’articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie  modificazioni ed integrazioni, verificandone l’attuazione. 

Sezione III. SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO

Art. 15. (Sicurezza dei dati) 

  1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere  custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze  acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e  alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da  ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e  preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o  perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non  autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme  alle finalità della raccolta. 
  2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via  preventiva sono individuate con regolamento emanato con  decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo  17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,  sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica  amministrazione e il Garante. 
  3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono  adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della  presente legge e successivamente con cadenza almeno  biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità  di cui al medesimo comma 2, in relazione all’evoluzione  tecnica del settore e all’esperienza maturata. 
  4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli  organismi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono  stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  con l’osservanza delle norme che regolano la materia. 

Art. 16. (Cessazione del trattamento dei dati) 

  1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del  trattamento dei dati, il titolare deve notificare  preventivamente al Garante la loro destinazione. 
  2. I dati possono essere: 


    a) distrutti; 
    b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un  trattamento per finalità analoghe con gli scopi per i quali i  dati sono raccolti; 
    c) conservati per fini esclusivamente personali e non  destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.  3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto  dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in  materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita  ai sensi dell’articolo 39, comma 1. 

Art. 17. (Limiti all’utilizzabilità di dati personali)  

  1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o  amministrativo che implichi una valutazione del  comportamento umano può essere fondato unicamente su un  trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il  profilo o la personalità dell’interessato. 
  2. L’interessato può opporsi ad ogni altro tipo di  decisione adottata sulla base del trattamento di cui al comma  1 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,  lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata in  occasione della conclusione o dell’esecuzione di un contratto,  in accoglimento di una proposta dell’interessato o sulla base  di adeguate garanzie individuate dalla legge. 

Art. 18. (Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali) 

  1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del  trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi  dell’articolo 2050 del codice civile. 

Sezione IV. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 19. (Incaricati del trattamento) 

  1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati  personali da parte delle persone incaricate per iscritto di  compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal  responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità. 

Art. 20. (Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati) 

  1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da  parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse: 


    a) con il consenso espresso dell’interessato; 
    b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti  o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti  e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la  loro conoscibilità e pubblicità; 
    c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge,  da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
    d) nell’esercizio della professione di giornalista e per  l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del  diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in  particolare dell’essenzialità dell’informazione riguardo a  fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di  deontologia di cui all’articolo 25; 
    e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività  economiche, nel rispetto della vigente normativa in materia  di segreto aziendale e industriale; 
    f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della  vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel  caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso  per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per  incapacità di intendere o di volere; 
    g) limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia  necessaria ai fini dello svolgimento delle investigazioni di  cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e  successive modificazioni, o, comunque, per far valere o  difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto della  normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre  che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il  periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 
    h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia  effettuata nell’ambito dei gruppi bancari di cui all’articolo 60  del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia  approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,  e successive modificazioni, nonché tra società controllate e  società collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile,  i cui trattamenti con finalità correlate sono stati notificati ai  sensi dell’articolo 7, comma 2, per il perseguimento delle  medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
  2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali  da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici  economici, si applicano le disposizioni dell’articolo 27. 

Art. 21. (Divieto di comunicazione e diffusione) 

  1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati  personali per finalità diverse da quelle indicate nella  notificazione di cui all’articolo 7. 
  2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di  dati personali dei quali sia stata ordinata la cancellazione,  ovvero quando sia decorso il periodo di tempo indicato  nell’articolo 9, comma 1, lettera e). 
  3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati  relativi a singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando  la diffusione si pone in contrasto con rilevanti interessi della  collettività. Contro il divieto può essere proposta opposizione  ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7. 
  4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono  comunque permesse: 


    a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca  scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi; 
    b) quando siano richieste dai soggetti di cui all’articolo  4, comma 1, lettere b), d) ed e), per finalità di difesa o di  sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o  repressione di reati, con l’osservanza delle norme che  regolano la materia. 
 

Capo IV. TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI

Art. 22. (Dati sensibili) 
  1. I dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed  etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,  le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,  associazioni od organizzazione a carattere religioso,  filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei  a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere  oggetto di trattamento solo con il consenso scritto  dell’interessato e previa autorizzazione del Garante. 
  2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla  richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali  la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il  provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,  anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può  prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato,  che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. 
  3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di  legge nella quale siano specificati i dati che possono essere  trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di  interesse pubblico perseguite. 
  4. I dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la  vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa  autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia  necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di  cui all’articolo 38 delle norme di attuazione, di  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,  approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e  successive modificazioni, o, comunque, per far valere o  difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello  dell’interessato, sempre che i dati siano trattati  esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente  necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le  misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la  sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona  condotta secondo le modalità di cui all’articolo 31, comma 1,  lettera h). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 43,  comma 2. 

Art. 23. (Dati inerenti alla salute) 

  1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi  sanitari pubblici possono, anche senza l’autorizzazione del  Garante, trattare i dati personali idonei a rilevare lo stato di  salute, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili  per il perseguimento di finalità di tutela dell’incolumità  fisica e della salute dell’interessato. Se le medesime finalità  riguardano un terzo o la collettività, in mancanza del  consenso dell’interessato, il trattamento può avvenire previa  autorizzazione del Garante. 
  2. I dati personali idonei a rilevare lo stato di salute  possono essere resi noti all’interessato solo per il tramite di  un medico designato dall’interessato o dal titolare. 


    L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvo i  casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di  sanità. È vietata la comunicazione dei dati ottenuti oltre i  limiti fissati con l’autorizzazione. 
  3. La diffusione dei dati idonei a rilevare lo stato di salute  è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di  prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con  l’osservanza delle norme che regolano la materia. 

Art. 24. (Dati relativi ai provvedimenti di cui all’articolo 686 del codice di procedura penale) 

  1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare  provvedimenti di cui all’articolo 686, commi 1, lettere a) e  d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto  se autorizzato da espressa disposizione di legge o  provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti  finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati  trattati e le precise operazioni autorizzate. 

Art. 25. (Trattamento di dati particolari nell’esercizio della professione di giornalista) 

  1. Salvo che per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e  la vita sessuale, il consenso dell’interessato non è richiesto  quando il trattamento dei dati di cui all’articolo 22 è  effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per  l’esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del  diritto di cronaca, ed in particolare dell’essenzialità  dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Al  medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i  dati di cui all’articolo 24. Nei casi previsti dal presente  comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui  ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza  l’autorizzazione del Garante. 
  2. Il Garante promuove, nei modi di cui all’articolo 31,  comma 1, lettera h), l’adozione, da parte del Consiglio  nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di  deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1  del presente articolo, effettuato nell’esercizio della  professione di giornalista, che preveda misure ed  accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla  natura dei dati. Nella fase di formazione del codice, ovvero  successivamente, il Garante prescrive eventuali misure e  accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è  tenuto a recepire. 
  3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice  di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal  Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, esso è  adottato in via sostitutiva dal Garante ed è efficace sino alla  adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al  comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute  nel codice di deontologia, il Garante può vietare il  trattamento ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera l ). 
  4. Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì,  prescrizioni concernenti i dati personali diversi da quelli  indicati negli articoli 22 e 24. 

Art. 26. (Dati concernenti persone giuridiche) 

  1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di  dati concernenti persone giuridiche, enti o associazioni non  sono soggetti a notificazione. 
  2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o 
  3. associazioni non si applicano le disposizioni dell’articolo 28. 
 

Capo V. TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE

Art. 27. (Trattamento da parte di soggetti pubblici) 
  1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di  dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti  pubblici economici, è consentito soltanto per lo svolgimento  delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e  dai regolamenti. 
  2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici,  esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono  ammesse quando siano previste da norme di legge o di  regolamento, o risultino comunque necessarie per lo  svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso  deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui  all’articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con  provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se  risultano violate le disposizioni della presente legge. 
  3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da  parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici  sono ammesse solo se previste da norme di legge o di  regolamento. 
  4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni  pubbliche di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 3  febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle  disposizioni della presente legge. 

Art. 28. (Trasferimento di dati personali all’estero) 

  1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio  nazionale, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali  oggetto di trattamento deve essere previamente notificato al  Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente  all’Unione europea o riguardi taluno dei dati di cui agli  articoli 22 e 24. 
  2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici  giorni dalla data della notificazione; il termine è di venti  giorni qualora il trasferimento riguardi taluno dei dati di cui  agli articoli 22 e 24. 
  3. Il trasferimento è vietato qualora l’ordinamento dello  Stato di destinazione o di transito non assicuri un livello di  tutela delle persone adeguato ovvero, se si tratta dei dati di  cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato  dall’ordinamento italiano. Sono valutate anche le modalità  del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative  finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza. 
  4. Il trasferimento è comunque consentito qualora: 


    a) l’interessato abbia manifestato il proprio consenso  espresso ovvero, se il trasferimento riguarda taluno dei dati di cui  agli articoli 22 e 24, in forma scritta; 
    b) sia necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da  un contratto dal quale è parte l’interessato o per l’acquisizione di  informative precontrattuali attivate su richiesta di quest’ultimo,  ovvero per la conclusione o per l’esecuzione di un contratto  stipulato a favore dell’interessato; 
    c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse  pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento,  ovvero specificato ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, se il  trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti; 
    d) sia necessario ai fini dello svolgimento delle  investigazioni di cui all’articolo 38 delle norme di attuazione,  di coordinamento e transitorie del codice di procedura  penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.  271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere  o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati  siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo  strettamente necessario al loro perseguimento; 
    e) sia necessario per la salvaguardia della vita o  dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso  in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per  impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di  intendere o di volere; 
    f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di  accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta  di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto  o documento conoscibile da chiunque, con l’osservanza delle  norme che regolano la materia; 
    g) sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate  garanzie per i diritti dell’interessato, prestate anche con un  contratto. 
  5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente  articolo può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo  29, commi 6 e 7. 
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano  al trasferimento di dati personali effettuato nell’esercizio  della professione di giornalista e per l’esclusivo  perseguimento delle relative finalità. 
  7. La notificazione di cui al comma 1 del presente  articolo è effettuata ai sensi dell’articolo 7 ed è annotata in  apposita sezione del registro previsto dall’articolo 31, comma  1, lettera a). La notificazione può essere effettuata con un  unico atto unitamente a quella prevista dall’articolo 7. 
 

Capo VI. TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 29. (Tutela) 
  1. I diritti di cui all’articolo 13, comma 1, possono essere  fatti valere dinanzi all’autorità giudiziaria o con ricorso al  Garante. Il ricorso al Garante non può essere proposto  qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata  già adita l’autorità giudiziaria. 
  2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe  taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al  Garante può essere proposto solo dopo che siano decorsi  cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto  al responsabile. La presentazione del ricorso rende  improponibile un’ulteriore domanda dinanzi all’autorità  giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto. 
  3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il  responsabile e l’interessato hanno diritto di essere sentiti,  personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno  facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può  disporre, anche d’ufficio, l’espletamento di perizie. 
  4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se  ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile,  con decisione motivata, la cessazione del comportamento  illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti  dell’interessato e assegnando un termine per la loro  adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle  parti interessate, a cura dell’ufficio del Garante. La mancata  pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di  presentazione, equivale a rigetto. 
  5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può  disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di  taluno dei dati ovvero l’immediata sospensione di una o più  operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere  ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è adottata  la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente  a tale decisione. 
  6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di  cui al comma 4, il titolare o l’interessato possono proporre  opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro  il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del  provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L’opposizione  non sospende l’esecuzione del provvedimento. 
  7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e  seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al  divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n.  2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta, l’esecuzione  del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è  ammesso unicamente il ricorso per cassazione. 
  8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al  rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 22, comma 1, o  che riguardano, comunque, l’applicazione della presente  legge, sono di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria. 
  9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi  di violazione dell’articolo 9. 
 

Capo VII. GARANTE PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 30. (Istituzione del Garante) 
  1. E’ istituito il Garante per la tutela delle persone e di  altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
  2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di  giudizio e di valutazione. 
  3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro  membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal  Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel  loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di  parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino  indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza  delle materie del diritto o dell’informatica, garantendo la  presenza di entrambe le qualificazioni. 
  4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e  non possono essere confermati per più di una volta; per tutta  la durata dell’incarico il presidente e i membri non possono  esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale  o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti  pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. 
  5. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i  membri sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche  amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se  professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa  senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e  successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o  in aspettativa non può essere sostituito.  6. Al presidente compete una indennità di funzione non  eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo  presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete  un’indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due  terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità  di funzione sono determinate, con il regolamento di cui  all’articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere  corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti. 

Art. 31 (Compiti del Garante) 

  1. Il Garante ha il compito di: 


    a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti  sulla base delle notificazioni ricevute; 
    b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto  delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla  notificazione; 
    c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; 
    d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell’articolo 29; 
    e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti; 
    f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento; 
    g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d’ufficio, dei quali viene a conoscenza nell’esercizio o a causa delle sue funzioni; 
    h) promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; 
    i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati di cui all’articolo 15; l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati; 
    m) segnalare al Governo l’opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall’evoluzione del settore; 
    n) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce; 
    o) curare l’attività di assistenza indicata nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione medesima; 
    p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all’articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell’interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante all’atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge. 
  3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è tenuto nei modi di cui all’articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell’ambito dell’ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
  4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell’articolo 29, commi 6 e 7. 
  5. Il Garante e l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell’altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all’ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto all’altro organo. 
  6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l’editoria. 

Art. 32. (Accertamenti e controlli) 

  1. Per l’espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al responsabile, al titolare, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti. 
  2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato. 
  3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell’accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. 
  4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire. 
  5. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 
  6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l’attuazione. Se l’accertamento è stato richiesto dall’interessato, a quest’ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall’articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato. 
  7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in ragione della specificità della verifica, il membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai sensi dell’articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell’organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante. 

Art. 33. (Ufficio de Garante) 

  1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante. 
  2. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. 
  3. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell’interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all’articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 13, nonché alla notificazione di cui all’articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può comunque essere emanato. 
  4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell’opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali. 
  5. Per l’espletamento dei propri compiti, l’ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati. 
  6. Il personale addetto all’ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell’esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento. 
 

Capo VIII. SANZIONI

Art. 34. (Omessa o infedele notificazione) 
  1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall’articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno. 

Art. 35. (Trattamento illecito di dati personali) 

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni. 
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21, 22, 23 e 24 ovvero del divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 
  3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni. 

Art. 36. (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati) 

  1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 
  2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino a un anno. 

Art. 37. (Inosservanza dei provvedimenti del Garante) 

  1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o dell’articolo 29, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. 

Art. 38. (Pena accessoria) 

  1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza. 

Art. 39. (Sanzioni amministrative) 

  1. Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. 
  2. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 23, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni. 
  3. L’organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 
 

Capo IX. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 40. (Comunicazioni al Garante) 
  1. Copia dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547, è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. 

Art. 41. (Disposizioni transitorie) 

  1. Fermo restando l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell’interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. 
  2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima della data di entrata in vigore della presente legge o nei novanta giorni successivi a tale data, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 devono essere effettuate entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, ovvero, per i trattamenti di cui all’articolo 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, entro il 31 gennaio 1998. 
  3. Le misure minime di sicurezza di cui all’articolo 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all’articolo 15, comma 1. 
  4. Le misure di cui all’articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti. 
  5. Nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all’articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all’articolo 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante. 
  6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell’articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l’esame dei ricorsi di cui all’articolo 29. 
  7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un’autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. 

Art. 42. (Modifiche a disposizioni vigenti) 

  1. L’articolo 10 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente: 



    "Art. 10.- (Controlli). - 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti. 
    I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l’acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell’articolo  7, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l’erroneità o l’incompletezza dei dati e delle informazioni, o l’illegittimità del loro trattamento, l’autorità procedente ne dà notizia al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
    La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all’ufficio di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 5 la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima. 
    Esperiti i necessari accertamenti, l’ufficio comunica al richiedente, non oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L’ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
    Chiunque viene a conoscenza dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l’integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.". 
  2. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è sostituito dal seguente: 



    "1. E’ istituita l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, denominata "Autorità" ai fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.". 
  3. Il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 è sostituito dal seguente: 



    "1. Le norme concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, l’istituzione del ruolo del personale, il relativo trattamento giuridico ed economico e l’ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme dell’Autorità medesima. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale del Garante per l’editoria e la radiodiffusione ovvero dell’organismo che dovesse subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio 1996-1998.". 
  4. Negli articoli 9, comma 2, e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite dalle seguenti: "Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.". 


Art. 43. (Abrogazioni) 

  1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell’articolo 8 ed il quarto comma dell’articolo 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 33, comma 1, della presente legge, il Ministro dell’interno trasferisce all’ufficio del Garante il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo 8 della legge n. 121 del 1981. 
  2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e di archivi di Stato. Restano altresì ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali. 
  3. Per i trattamenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera  e), della presente legge, resta fermo l’obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui all’articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1 aprile 1981, n. 121. 
 

Capo X. COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 44. (Copertura finanziaria) 
  1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo utilizzando, per il 1997, quanto a lire 4.553 milioni, l’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell’accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Art. 45. (Entrata in vigore) 

  1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, limitatamente ai trattamenti dei dati effettuati in esecuzione dell’accordo di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante.

 

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